Art. 22.

      1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio di artefice su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 1.
      2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di artefice e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21.